| Il backup non è un’opzione. Per il GDPR (Art. 32), per la NIS2 (Art. 24, lett. c), e soprattutto per il buon senso: un’azienda senza backup funzionante non ha una strategia di sicurezza. Ha solo fortuna. |
….sarà banale, ma lo dico lo stesso: di tutte le misure di sicurezza informatica che si possono adottare, un backup corretto, verificato e funzionante è quella che salva davvero le aziende quando succede il peggio.
Un attacco ransomware? Se hai un backup offline aggiornato, non paghi il riscatto e riparti. Un guasto hardware improvviso? Se hai una copia remota sincronizzata, sei operativo in ore. Un errore umano che cancella anni di dati? Se hai un backup con versionamento, recuperi tutto.
E invece quante aziende scopro con backup mai verificati, backup che girano solo su disco locale (infettabile dal ransomware insieme al server), o peggio ancora backup configurati male che non hanno mai funzionato come credevano?
Qualunque strategia di backup seria deve rispettare almeno la regola 3-2-1:
Oggi aggiungo sempre una quarta regola: 0 copie non verificate. Un backup non testato è un’illusione. Periodicamente bisogna simulare il ripristino e verificare che i dati siano effettivamente recuperabili.
Il GDPR include esplicitamente tra le misure di sicurezza adeguate “la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico” (Art. 32, par. 1, lett. c). Non è una raccomandazione: è un requisito di legge. Il titolare deve dimostrare di averlo implementato nell’analisi del rischio e nel Registro dei Trattamenti.
La NIS2 impone la “continuità operativa” tra le misure obbligatorie, che include esplicitamente: backup, disaster recovery, gestione delle crisi e Business Continuity Plan. Per i Soggetti Essenziali, il Regolamento di esecuzione UE 2024/2690 richiede procedure dettagliate, test regolari e tempi di ripristino documentati (RTO e RPO).
Due parametri fondamentali che ogni strategia di continuità operativa deve definire:
Questi parametri non sono standard: dipendono dal tipo di azienda, dai processi critici e dalle conseguenze economiche del fermo. Un’ambulanza che non ha i dati del paziente ha un RTO di zero. Un’impresa edile può tollerarne uno più lungo.
Quando compilo il Registro dei Trattamenti ex Art. 30 GDPR, la voce “Misure di sicurezza tecniche e organizzative” include sempre una descrizione della strategia di backup adottata: tipologia, frequenza, verifica, conservazione. È parte integrante dell’accountability del Titolare.
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